Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica per Evitare Errori Fatali
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede massima precisione e rigore tecnico. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo e comportando ulteriori sanzioni. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a questa conclusione. Analizziamo insieme il caso per comprendere quali sono gli errori da non commettere.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. La mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva, richiesta nell’ambito di un giudizio abbreviato condizionato.
2. La presunta scorrettezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
3. L’erronea valutazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, la Suprema Corte ha analizzato ciascun motivo riscontrando vizi tali da impedire un esame nel merito.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione, analizzando punto per punto i rilievi mossi dai giudici.
Primo Motivo: La Reiterazione non è una Critica
Il primo motivo è stato giudicato “indeducibile”. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Per la Cassazione, un motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una “critica argomentata” avverso la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici. In assenza di ciò, il motivo è considerato non specifico e solo apparente.
Secondo e Terzo Motivo: Genericità e Indeterminatezza
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati bocciati per “genericità” e “indeterminatezza”. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questo articolo impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a contestare la correttezza della motivazione senza indicare “gli elementi che sono alla base della censura formulata”. Tale genericità non ha permesso alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, è indispensabile che i motivi siano specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso che si limita a esprimere un generico dissenso o a ripetere argomenti già vagliati è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che, per quanto riguarda le attenuanti generiche e la sanzione, la motivazione della Corte d’Appello era congrua e priva di illogicità, rendendo anche su questo punto il ricorso infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuare vizi specifici e non una generica riproposizione delle proprie tesi. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo è considerato generico quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, la semplice reiterazione dei motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, rende il motivo non specifico ma soltanto apparente, portando alla sua inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4215 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CELLE DI BULGHERIA il 29/03/1969
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva la cui assunzione era stata richiesta nel giudizio abbreviato condizionato è indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito(si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, peraltro in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in merito al trattamento sanzionatorio la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ampiamente motivato sul punto (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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Il Preside.nte