Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel sistema processuale penale, presentare un ricorso in Cassazione è un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come la forma e la sostanza di un atto di impugnazione siano inscindibilmente legate per poter ottenere una revisione della decisione di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione lamentando principalmente due aspetti: l’eccessività della pena inflitta e un vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a denunciare una generica ‘eccessività e incongruità’ della sanzione, senza contrapporre argomentazioni specifiche e puntuali a quelle sviluppate dai giudici di merito nelle precedenti fasi del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che impone la cosiddetta ‘specificità dei motivi’, un requisito previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Corte, un’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e astratta, ma deve contenere una confutazione argomentata delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo ai giudici di legittimità di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando importanti precedenti, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016). In tale sentenza, era stato chiarito che la specificità dei motivi implica l’onere per il ricorrente di enunciare e argomentare esplicitamente i rilievi critici, consentendo al giudice di legittimità di comprendere esattamente quali parti della decisione sono contestate e perché.
Nel caso di specie, la difesa non ha offerto una valida confutazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per determinare la pena. Si è limitata a sostenere una generica ingiustizia della sanzione, una doglianza che, per quanto comprensibile dal punto di vista dell’assistito, risulta processualmente inefficace. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare autonomamente tutti gli elementi del processo, ma di valutare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base di critiche precise e circostanziate. La mancanza di queste critiche rende il ricorso un atto sterile, che non può essere accolto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha importanti conseguenze pratiche. In primo luogo, conferma che la redazione di un ricorso in Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica: non è sufficiente dissentire dalla sentenza, ma è necessario ‘smontare’ analiticamente il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. In secondo luogo, un ricorso inammissibile comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. Questa ordinanza serve quindi da monito: la superficialità e la genericità nella redazione degli atti processuali non solo sono inutili, ma possono anche risultare dannose per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di impugnazione erano del tutto generici. La difesa si è limitata a lamentare l’eccessività della pena senza fornire argomentazioni specifiche per confutare le ragioni espresse dai giudici di merito.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso?
La legge, in particolare l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Ciò significa che devono essere enunciati e argomentati in modo chiaro e preciso i rilievi critici contro la decisione impugnata, per consentire al giudice di individuare le censure e valutarle nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l’eccessività della pena ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto generici. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motiv quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1 23 aprile 2024
Il Consigliére’ Estensore
Il Presidente