Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti alla declaratoria di prescrizione
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago, le conseguenze possono essere gravi, inclusa l’impossibilità di far valere l’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo come la Corte di Cassazione abbia applicato questi principi, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando un orientamento consolidato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza:
1. La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte non aveva adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
2. La violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato, che, a detta del ricorrente, era già maturata.
La difesa mirava quindi a ottenere una riforma della sentenza di condanna, facendo leva sia su un’errata valutazione degli elementi per la determinazione della pena, sia su una causa di estinzione del reato.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, del tutto generico e indeterminato. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente si era limitato a sostenere in modo aspecifico l’irrilevanza dei propri precedenti penali, senza però indicare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva motivato in modo logico e corretto il proprio diniego, basandosi sulla gravità della condotta e sui precedenti specifici dell’imputato, prevalentemente per reati contro il patrimonio. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve individuare chiaramente i vizi della sentenza impugnata, consentendo al giudice di esercitare il proprio sindacato, cosa che in questo caso non è avvenuta.
L’Ostacolo dell’Inammissibilità alla Prescrizione
Ancora più netto è il giudizio sul secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 12602/2016), secondo cui un ricorso inammissibile preclude la possibilità di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione. Anche se la prescrizione era maturata prima della sentenza d’appello, il fatto che non sia stata eccepita in quella sede e che il successivo ricorso in Cassazione sia stato giudicato inammissibile, impedisce alla Suprema Corte di dichiararla. L’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile all’esame del merito e, di conseguenza, anche alla rilevabilità delle cause di non punibilità come la prescrizione.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un monito fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e specificità. Motivi generici, che non individuano puntualmente i vizi della sentenza impugnata, non solo non hanno speranza di accoglimento, ma producono l’effetto di cristallizzare la decisione precedente. La conseguenza più grave, come dimostra questo caso, è che l’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di esaminare questioni, come la prescrizione, che altrimenti avrebbero potuto portare all’estinzione del reato. La decisione finale, quindi, non solo conferma la condanna ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente, sottolineando la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella stesura degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Un ricorso inammissibile può impedire di far valere la prescrizione del reato?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello ma non è stata rilevata o eccepita in quella sede.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente a sostenere in modo aspecifico l’irrilevanza dei precedenti penali riferibili al ricorrente, senza evidenziare una effettiva ricorrenza di vizi rilevabili in questa sede;
che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul diniego delle predette attenuanti facendo riferimento, in senso conforme ai principi enunciati da questa Corte, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 37 della sentenza impugnata ove il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla rilevanza della condotta del ricorrente, nonché sui suoi precedenti penali, per lo più integranti reati contro il patrimonio);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione, è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 60 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.