Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo la porta a qualsiasi riesame del caso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità, pena non solo la sconfitta processuale ma anche sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestandone la validità. Il ricorso, tuttavia, è stato redatto in modo tale da non superare il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un aspetto puramente procedurale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile per Genericità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘privo di effettiva censura’. Questo significa che le argomentazioni presentate dall’appellante erano astratte e non si confrontavano direttamente con le ragioni specifiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, supportato da una consolidata giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 34270/2007): un atto di impugnazione non può limitarsi a enunciare critiche vaghe. Deve, al contrario, stabilire una correlazione precisa tra le motivazioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. In altre parole, chi ricorre deve spiegare punto per punto perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, analizzandone il ragionamento e contrapponendo argomentazioni specifiche. Se l’atto di appello ignora le affermazioni del provvedimento che contesta, cade inevitabilmente nel vizio di ‘aspecificità’, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la forma, nel diritto processuale, è sostanza. Un ricorso mal formulato equivale a non averlo presentato affatto. Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono severe:
1. Perdita dell’opportunità di revisione: La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
2. Sanzioni economiche: Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente subisce una condanna economica, dovendo sostenere sia le spese del giudizio sia una multa a favore della Cassa delle ammende.
Questo caso sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che sappiano redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili, capaci di superare il rigido vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione e di difendere efficacemente le ragioni del proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una critica specifica e correlata alle argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ in un ricorso?
Per ‘genericità dei motivi’ si intende che le ragioni dell’appello sono esposte in modo vago, senza un’analisi puntuale e una contestazione diretta delle motivazioni contenute nel provvedimento giudiziario che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PRISTINA( KOSOVO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è gene quanto privo di effettiva censura meramente evocata; che, infatti, il ricorso è inammis genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni arg dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che n ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecifi tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024