Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Proposti in Appello
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle accuse, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata proposizione di specifiche richieste nei gradi di merito possa portare a un ricorso inammissibile. Questo principio sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dal primo grado di giudizio. Analizziamo la decisione per comprendere perché le eccezioni tardive e i motivi generici non trovano spazio davanti alla Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato sollevava due questioni principali dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione precedente. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, e il ricorso è stato rapidamente archiviato come inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La difesa aveva basato il proprio ricorso su due argomenti principali, entrambi respinti dalla Corte Suprema per ragioni procedurali e di merito.
La Causa di non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Il primo motivo riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità. La Corte ha rilevato che questa richiesta non era mai stata formulata nei precedenti gradi di giudizio, né in primo grado né in appello. Secondo un principio consolidato, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione questioni che avrebbero dovuto essere sollevate e discusse davanti al giudice di merito. Di conseguenza, il motivo è stato considerato ‘indeducibile’, ovvero non proponibile in quella sede.
Il Bilanciamento delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo contestava il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendone una valutazione più favorevole. Anche in questo caso, la Cassazione ha respinto la doglianza, definendola ‘manifestamente infondata e generica’. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua per la pena inflitta, spiegando perché non fosse possibile un’ulteriore riduzione. Inoltre, il ricorso conteneva un’argomentazione contraddittoria, ipotizzando che le attenuanti fossero state ritenute equivalenti ad altre circostanze, quando in realtà non risultava che fossero mai state concesse.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il ‘principio devolutivo’ dell’appello, secondo cui il giudice superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Se una richiesta, come quella relativa all’art. 131-bis c.p., non viene avanzata in appello, si considera rinunciata e non può essere recuperata in Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ribadisce la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non generici. Non è sufficiente lamentare genericamente una pena ritenuta eccessiva; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice precedente. In assenza di una critica puntuale e coerente, il motivo viene considerato infondato e inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la difesa tecnica deve essere accurata e tempestiva in ogni fase del processo. Le strategie difensive devono essere articolate fin dal primo grado, poiché le omissioni e le negligenze non possono essere sanate davanti alla Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando i motivi presentati non sono stati sollevati nei precedenti gradi di giudizio (come la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p.) o quando sono manifestamente infondati e generici, cioè non contestano in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la sentenza stabilisce che tale richiesta è ‘indeducibile’ (non può essere proposta) se non è stata presentata al giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello), neppure nelle conclusioni finali.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l’omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della sussistenza dei presupposti per poter concedere la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non formato oggetto di richiesta in sede di merito (neppure nelle conclusioni in udienza);
rilevato che il secondo motivo con cui si richiede un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui non era possibile, alla luce della congrua pena irroga dal primo giudice, una ulteriore riduzione della stessa, mentre l’ipotizzata concessione del attenuanti generiche ritenute equivalenti (in tali termini si esprime il ricorso) contrasta decisioni di merito che non risulta abbiano concesso le stesse;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024