Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo. È fondamentale articolare le proprie ragioni in modo specifico e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea una regola cruciale del processo penale: un ricorso deve dialogare criticamente con la decisione che contesta, non limitarsi a ripetere argomenti già esaminati e respinti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo legale, aveva sollevato due questioni principali: chiedeva l’esclusione della recidiva e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a un’aggravante contestata. Si trattava di questioni tecniche ma con un impatto potenzialmente significativo sulla determinazione della pena finale. Tuttavia, il modo in cui queste questioni sono state presentate alla Corte di Cassazione si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 20 febbraio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (recidiva e attenuanti), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Secondo i giudici, il ricorso mancava del requisito essenziale della specificità. Invece di contestare punto per punto il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, l’imputato si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e disattese nel grado precedente. Questo ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. La Cassazione ha spiegato che la “specificità” non è un mero formalismo. Essa richiede una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche formulate nel ricorso. In altre parole, chi impugna deve dimostrare di aver compreso la logica del giudice precedente e deve spiegare perché, a suo avviso, quella logica è errata.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso sono stati definiti “generici” proprio perché non affrontavano le argomentazioni della Corte d’Appello. Ripetere le stesse tesi, senza confrontarsi con le ragioni per cui erano state respinte, equivale a presentare un atto che non svolge la sua funzione critica. Questo vizio procedurale, la mancanza di specificità, è sufficiente per rendere il ricorso inammissibile, precludendo ogni discussione sul merito della vicenda.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere un semplice copia-incolla di atti precedenti. È un’attività che richiede un’analisi approfondita e mirata della decisione che si intende criticare. È necessario individuare le lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto nel ragionamento del giudice e costruire su di essi un’argomentazione solida e, soprattutto, specifica. Agire diversamente non solo è inefficace, ma espone anche a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La specificità dei motivi è, quindi, non solo un requisito di legge, ma il fondamento stesso di un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e non specifici. L’imputato ha riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo mirato il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Secondo l’ordinanza, i motivi sono “generici” quando manca una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In sostanza, non criticano specificamente la logica del giudice precedente, ma si limitano a ripetere tesi già esposte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed a quell di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sull’aggravante contestata, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore