Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione di un giudice. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la sentenza contestata, pena la chiusura definitiva del processo con addebito di spese.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva dichiarato responsabile di un reato. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali:
1. La contestazione sulla correttezza della motivazione che lo riteneva colpevole, sostenendo che l’intestazione di una scheda telefonica non fosse una prova sufficiente.
2. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte d’Appello non aveva concesso.
La difesa sosteneva che le argomentazioni della Corte territoriale fossero errate e illogiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha valutato il ricorso con un esito netto e sfavorevole per il ricorrente.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione tecnica dei motivi presentati, giudicati non conformi ai requisiti richiesti dalla legge processuale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché ciascuno dei motivi proposti fosse destinato al fallimento. L’analisi della Corte è un vero e proprio manuale su come NON redigere un ricorso.
Il Primo Motivo: Manifestamente Infondato
La Cassazione ha liquidato il primo motivo come ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello, infatti, non aveva basato la sua decisione unicamente sull’intestazione della SIM telefonica, ma aveva costruito un quadro probatorio solido, corredando quell’indizio con ‘altri elementi convergenti’. Il tentativo del ricorrente di isolare un singolo elemento probatorio, ignorando il contesto complessivo delineato dai giudici di merito, è stato ritenuto un approccio errato. La motivazione della sentenza impugnata era stata giudicata ‘giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile’, rendendo la critica del ricorrente sterile e priva di fondamento.
Il Secondo Motivo e il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
È sul secondo motivo che la Corte si sofferma sul principio cardine della specificità. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘non specifico’ perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi con le ragioni per cui il giudice del gravame le aveva ritenute infondate. La Corte, citando l’art. 591 del codice di procedura penale, ha sottolineato che l’inammissibilità deriva dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, un ricorso efficace non può ignorare la motivazione della sentenza che contesta; deve, al contrario, smontarla punto per punto, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Limitarsi a ripetere la propria versione dei fatti è un esercizio inutile che porta direttamente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve dimostrare di aver compreso e analizzato criticamente la decisione precedente. La riproposizione di argomenti generici, senza un confronto puntuale con la motivazione del giudice, non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’assistito. La lezione è chiara: per ottenere giustizia, la critica deve essere precisa, pertinente e, soprattutto, specifica.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge. In questo caso, perché i motivi erano manifestamente infondati e generici, cioè non criticavano specificamente e in modo correlato le ragioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è ‘generico’ quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Manca, quindi, una correlazione diretta tra la critica e la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME ,COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta ia correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile con cui la Corte d’appello colloca e correda l’indizio dell’intestazione della sim telefonica al ricorrente di altri elementi convergenti a sostegno del coinvolgimento del ricorrente – si vedano le pagine 5-6 della sent. impugnata -, di talché non sono decisive le argomentazioni in forza delle quali il ricorrente è stato assolto da altro procedimento;
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva Vinammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere,estensore
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