Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le censure mosse dal ricorrente erano state formulate in modo generico, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era il vizio di insufficienza della motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano esplicitato in modo adeguato i criteri valutativi che li avevano portati a confermare l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo proposto fosse caratterizzato da deduzioni generiche e completamente prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere la censura. In altre parole, il ricorso si limitava a una critica astratta senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni: La Necessità di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ricordato che un’impugnazione è considerata inammissibile per genericità dei motivi quando manca una reale correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella decisione che si intende contestare. Non è sufficiente denunciare un vizio in astratto; è indispensabile che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con il provvedimento censurato, evidenziandone le specifiche lacune o errori.
Ignorare le affermazioni del giudice di merito, come avvenuto nel caso di specie, conduce inevitabilmente al vizio di aspecificità, che preclude l’esame nel merito del ricorso. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 34270/2007) per rafforzare questo principio, sottolineando come l’atto di appello non possa prescindere da un’analisi puntuale della sentenza che contesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Condanna alle Spese
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha motivato questa sanzione pecuniaria evidenziando che non era possibile escludere profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Questa ordinanza funge da monito per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e, soprattutto, un dialogo critico e costruttivo con la decisione che si intende riformare. Un approccio superficiale e generico non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio se i motivi sono formulati in modo generico e non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per “genericità dei motivi” di un ricorso?
Significa che le censure sollevate sono astratte, prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto, e non stabiliscono una correlazione diretta con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18750 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME ha dedotto, quale unico motivo, il vizio di insufficienza della motivazione, non avendo i giudici territoriali esplicitato i criteri valutativi attraverso i quali sono pervenuti a giu di conferma dell’affermazione della responsabilità penale del ricorrente;
Ritenuto che detto motivo debba essere ritenuto inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile l’impugnazione per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 10 marzo 2024
Il Presidente