Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la genericità e la ripetitività dei motivi rendono il ricorso inammissibile. Questo non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere perché la specificità dell’atto di impugnazione è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, per un delitto previsto dal d.lgs. 159/2011 (il cosiddetto Codice Antimafia). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione, in particolare riguardo all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la reiterazione e la aspecificità dei motivi. Vediamoli nel dettaglio:
1. Reiterazione delle Doglianze: I giudici hanno osservato che le censure proposte in Cassazione erano una mera ripetizione di quelle già presentate e adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente gli stessi argomenti, senza attaccare specificamente la logica della sentenza di secondo grado, non è sufficiente per ottenere un nuovo giudizio.
2. Aspecificità e Genericità: Il requisito cardine di ogni impugnazione è la specificità. Il ricorrente non può limitarsi a enunciare principi giuridici astratti e a lamentare una generica mancanza di motivazione. Deve, al contrario, indicare con precisione e chiarezza i punti di fatto e le questioni di diritto che intende sottoporre al giudice, spiegando perché la decisione impugnata è errata. In questo caso, il ricorso si risolveva in “scarne proposizioni”, inadeguate a individuare il vizio concreto della sentenza d’appello.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sent. n. 8065/2019), secondo cui chi lamenta l’omessa valutazione di un motivo d’appello deve specificare il contenuto di quel motivo e la sua decisività. Solo così la Cassazione può verificare se la presunta omissione abbia realmente inciso sull’esito del giudizio. La mancanza di questi requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Questa ordinanza offre una lezione cruciale: l’impugnazione non è un atto formale, ma un dialogo argomentativo con il giudice. Un ricorso inammissibile perché generico non solo priva l’interessato della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche una sanzione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma deriva dalla “colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione”, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000). Chi adisce la giustizia in modo negligente o superficiale, abusando dello strumento processuale, deve farsene carico. Per avvocati e assistiti, la morale è chiara: un ricorso efficace è un ricorso specifico, puntuale e costruito criticamente sulla motivazione della sentenza che si intende contestare.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di legge, come la specificità dei motivi. Nel caso di specie, i motivi erano generici, ripetitivi di quelli già esaminati in appello e non indicavano in modo preciso i punti di fatto e di diritto contestati nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per “specificità dei motivi” di un ricorso?
Significa che chi impugna una sentenza deve indicare in modo preciso e determinato quali parti della decisione contesta, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno, permettendo al giudice di comprendere chiaramente le censure mosse senza doverle dedurre o interpretare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (qui euro 3.000) alla Cassa delle ammende a causa della colpa nell’aver presentato un ricorso non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18491 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
rilevato che le censure sono non consentite perché reiterative di analoghe doglianze (in punto di asserita assenza di dolo) prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in scarne proposizioni limitate all’indicazione dei principi giurisprudenzial operanti in materia, allo scopo di dedurre, con riferimento a essi, la mancanza di motivazione della sentenza che s’intende impugnare;
ricordato che, invece, requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio;
richiamato in proposito l’arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ric contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 d 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; –
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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