Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Iraq il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari disponeva la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria del Regno Unito, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, trasferimento di beni e acquisizione di beni di provenienza criminale.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello provveduto a verificare le condizioni di detenzione nello Stato richiedente, omettendo anche di richiedere informazioni integrative.
A supporto si assume l’esistenza di fonti attendibili att:estanti situazioni di criticità carcerarie, del tutto disattese dalla Corte di appello.
2.2. Con il secondo motivo, deduce l’omessa traduzione in lingua araba essendo questa l’unica nota al ricorrente -degli atti relativi al procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente assume l’esistenza di un rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nel caso di consegna al Regno Unito, indicando anche un rapporto del 2022 del RAGIONE_SOCIALE che conterebbe elementi a supporto.
Nell’esporre il motivo – si veda da pg.6 a pg.9 – si fa riferimento alle condizioni di detenzione negli istituti rumeni, sicchè deve ritenersi che tali considerazioni siano frutto di un’erronea collazione dell’atto di ricorso, essendo pacificamente riconosciuto che lo Stato richiedente è il Regno Unito e non la Romania.
Al contempo, risulta generico anche il richiamo al report del CPT del 2022, non indicandosi se e in che misura le considerazioni ivi esposte siano effettivamente relative al Regno Unito.
In conclusione, quindi, deve ritersi che l’assoluta aspecificità del motivo non ne consente il suo accoglimento.
Il secondo motivo è parimenti generico. Si sostiene che il ricorrente conosce esclusivamente la lingua araba e, quindi, avrebbe avuto diritto alla traduzione, tuttavia, non si indica in alcun modo se tale condizione sia stata o meno portata a conoscenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, pur dandosi atto dell’interlocuzione con il ricorrente che ha negato il proprio consenso alla richiesta.
In mancanza di elementi specifici dai quali desumere che il ricorrente non conosce la lingua italiana e che tale circostanza era nota all’autorità procedente, risulta manifestamente infondata la dedotta nullità per omessa traduzione degli atti del procedimento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro cinquecento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro cinquecento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore