Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. È fondamentale che i motivi siano specifici e critichino puntualmente la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua genericità. Questo caso offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi. Con il primo, contestava la valutazione delle prove relative all’accertamento del suo allontanamento. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente la sua decisione.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno stabilito che l’appello proposto dall’imputato non costituiva un confronto critico e ragionato con la sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la valutazione della versione difensiva fornita dall’imputato era stata affrontata dalla Corte d’Appello con una motivazione completa ed esaustiva. I rilievi del ricorrente, al contrario, sono stati giudicati ‘del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello’. In pratica, l’imputato non ha evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte territoriale, ma ha semplicemente ripresentato la sua tesi, sperando in un riesame dei fatti che non è consentito in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, motivato in modo congruo le ragioni della sua decisione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. L’assenza di un ‘confronto effettivo’ con le valutazioni del giudice di merito, quando queste sono logiche e ben argomentate, preclude un esame della questione.
La conseguenza diretta di questa analisi è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. La mera riproposizione di argomenti già disattesi, senza una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Gli operatori del diritto devono quindi prestare la massima attenzione nel formulare i motivi di ricorso, assicurandosi che questi si confrontino in modo efficace e pertinente con il provvedimento che intendono contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e non contenevano una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000,00 euro.
La Corte ha riesaminato le prove relative all’allontanamento dalla detenzione domiciliare?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata ed esaustiva. Ha inoltre specificato che i rilievi del ricorrente erano troppo generici per giustificare un riesame, poiché non contestavano in modo specifico il ragionamento del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva che la Corte di appello di Catanid ha fornito adeguata motivazione dell’accertamerito dell’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il secondo motivo è ugualmente affetto da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ll4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente