Ricorso inammissibile: le conseguenze di motivi di appello generici
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non solo viene respinto, ma comporta anche serie conseguenze economiche per chi lo propone. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentare una pena ritenuta eccessiva; è necessario demolire, punto per punto, la logica della decisione del giudice precedente.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Un imputato, ritenendo ingiusta la pena comminata, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentravano sulla determinazione della pena, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva. In sostanza, la difesa si limitava a richiedere una pena più mite, senza però fornire argomentazioni specifiche che potessero evidenziare un’effettiva illogicità o una violazione di legge nella motivazione della Corte d’Appello.
Il principio di diritto: perché un ricorso inammissibile comporta sanzioni?
L’ordinanza in esame applica l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, scatta un’ulteriore condanna: il pagamento di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha uno scopo dissuasivo, mirando a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o puramente dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, definendo i motivi come ‘aspecifici’. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘adeguata’ e ‘puntuale’ su tutti i punti contestati: la dosimetria della pena, il diniego delle attenuanti e la recidiva. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente si era limitato a invocare una ‘pena più mite’, senza indicare concretamente dove risiedesse il ‘vizio di illogicità’ del ragionamento dei giudici di secondo grado. Questa genericità ha reso il ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità, trasformandolo in un atto processuale inefficace.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
Questa decisione sottolinea un’importante lezione per ogni difensore: un ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi. Deve essere un’analisi critica e chirurgica della sentenza impugnata, capace di evidenziare vizi specifici di legittimità. Chiedere genericamente uno ‘sconto di pena’ equivale a presentare un’istanza priva di fondamento giuridico, con il risultato non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche. La specificità dei motivi è, dunque, il presupposto indispensabile per un’efficace tutela dei diritti in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte lo respinge senza esaminarne il merito, poiché manca dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, la mancanza era la specificità dei motivi, che erano troppo generici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo la decisione, che applica l’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.
Perché i motivi del ricorso sono stati considerati ‘aspecifici’ in questo caso?
Perché, a fronte di una motivazione puntuale della Corte d’Appello sulla determinazione della pena, il ricorso si è limitato a invocare una pena più mite, senza indicare in modo concreto e argomentato quale fosse il vizio di illogicità del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
THOMAS BRYNLEY NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17173/25
ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito all determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e d diniego delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fron di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Cons COGNOME estensore COGNOME
Il Presid COGNOME e