Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Esigenza di Specificità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un punto cruciale: i motivi di ricorso non possono essere generici. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una contestazione vaga, che non si confronta punto per punto con la sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per truffa emessa dalla Corte d’Appello. La decisione dei giudici di secondo grado si fondava su elementi chiari: l’imputato risultava essere l’intestatario di una carta di pagamento prepagata utilizzata per commettere il reato. Inoltre, la tesi difensiva presentata dall’imputato era stata giudicata inverosimile e generica. Insoddisfatto della condanna, l’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione. La ragione è stata netta: il motivo di ricorso era “aspecifico”.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che il ricorso non era ammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare specificamente le ragioni dei giudici di merito – come la valorizzazione dell’intestazione della carta e la valutazione di inverosimiglianza della difesa – il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica puntuale e pertinente.
La giurisprudenza di legittimità è costante su questo punto: un ricorso inammissibile è quello fondato su motivi generici, indeterminati, o che si limitano a ripetere doglianze già esaminate e ritenute infondate nel grado precedente. Manca, in questi casi, la “necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo; bisogna spiegare, in punto di diritto, perché la sentenza è sbagliata, dialogando criticamente con le sue motivazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza non è una novità, ma una conferma importante di un principio fondamentale del processo penale. Per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione, essa serve da monito: la redazione dell’atto deve essere meticolosa. Non è sufficiente una generica contestazione. È indispensabile analizzare in profondità la sentenza impugnata e costruire motivi di ricorso che ne smontino, pezzo per pezzo, l’impianto logico-giuridico.
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: non solo l’inammissibilità, che rende definitiva la condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea quindi la responsabilità del difensore nel redigere un atto tecnicamente valido e la necessità per l’imputato di comprendere che l’accesso alla Cassazione è riservato a censure specifiche e fondate su vizi di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era aspecifico, ovvero generico, e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato elementi come l’intestazione di una carta prepagata e l’inverosimiglianza della tesi difensiva.
Cosa intende la Cassazione per “motivo non specifico”?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, un motivo non specifico è un’argomentazione generica e indeterminata che si limita a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza stabilire una correlazione critica tra le proprie argomentazioni e quelle della decisione che si contesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità, non è consentito, in quanto aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, a pagina 2, ha valorizzato l’intestazione della carta PostePay utilizzata per la truffa e l inverosimiglianza della tesi difensiva, stante la genericità della stessa;
considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, NOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, iPezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore