Ricorso Inammissibile: La Condanna per Motivi Generici
Presentare un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo impedisce l’esame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi agisce in giudizio in modo superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso. Senza entrare nel merito della questione, i giudici lo hanno dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte d’Appello avesse necessariamente ragione, ma che l’atto di impugnazione era stato scritto in modo talmente difettoso da non poter essere nemmeno preso in considerazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza addotti dal ricorrente erano “del tutto generici”. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a “enunciare la mera categoria di riferimento dei pretesi vizi” senza scendere nei dettagli.
Questo significa che il difensore ha indicato in modo astratto quale tipo di errore sarebbe stato commesso dalla Corte d’Appello (ad esempio, un vizio di motivazione o una violazione di legge), ma non ha spiegato in modo concreto e specifico in quale punto della sentenza si trovasse l’errore, perché fosse un errore e quali conseguenze avrebbe dovuto avere sulla decisione. Un’impugnazione, per essere valida, deve essere una critica puntuale e argomentata al provvedimento che si contesta, non una semplice dichiarazione di dissenso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è una formalità, ma un atto tecnico che richiede precisione e chiarezza. L’esito del caso dimostra che un ricorso generico è destinato a fallire prima ancora di essere discusso. Le conseguenze non sono solo la perdita della possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma anche un aggravio di costi, rappresentato dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale affidarsi a professionisti competenti che sappiano articolare le censure in modo specifico e pertinente, trasformando una semplice lamentela in un valido motivo di ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Il ricorrente si è limitato a enunciare la categoria dei presunti vizi della sentenza impugnata, senza specificarli in modo concreto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intende che l’atto di impugnazione non formula una critica specifica e dettagliata alla sentenza, ma si limita a indicare in modo astratto il tipo di errore che sarebbe stato commesso, senza individuare precisamente dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i motivi di doglianza dedotti si rivelano del tutto generici, limitandosi il ricorrente ad enunciare la mera categoria di riferimento dei pretesi vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.