Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo il rispetto di rigidi requisiti formali, ma anche la formulazione di motivi specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 11014/2024, ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. Un imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi. Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che ha segnato l’esito del procedimento.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso in camera di consiglio e ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e precisa: i motivi del ricorso erano generici e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito.
La Genericità dei Motivi: un Ostacolo Insormontabile
Il ricorrente aveva sollevato due questioni principali:
1. La mancata integrazione probatoria attraverso una perizia psichiatrica.
2. La mancata applicazione di pene sostitutive.
Entrambe le questioni, secondo la Cassazione, erano state già affrontate e risolte dalla Corte d’Appello con “corretti argomenti giuridici”. Il ricorso non introduceva nuovi elementi o critiche specifiche alla logicità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse lamentele. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha rilevato che i motivi dedotti erano “riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese”. Questo significa che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata (come vizi di legge o vizi logici della motivazione), non limitarsi a manifestare un generico dissenso con la decisione. La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già congruamente argomentato sia sul diniego della perizia psichiatrica sia sulla non applicabilità delle pene sostitutive. Pertanto, la riproposizione di tali doglianze, senza un confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Proporre un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche ulteriori e significative conseguenze economiche per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e riproduttivi di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Quali erano i motivi specifici presentati dal ricorrente?
I motivi principali riguardavano la mancata disposizione di una perizia psichiatrica e la mancata applicazione di pene sostitutive, questioni che la Corte d’Appello aveva già trattato e motivato nella sua sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttiv censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridic dal giudice di merito in ordine sia alla mancata integrazione probatoria mediant esperimento di perizia psichiatrica (motivi primo e secondo, v. pag. 5 sent.) s alla mancata applicazione di pene sostitutive, congruamente argomentata dalla Corte di merito (v. ancora pag. 5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.