Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Non basta un generico dissenso con la decisione precedente; è necessario individuare con esattezza i vizi di legge o di motivazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure dettagliate e pertinenti. Il caso in esame riguarda il rigetto di una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e la successiva condanna del ricorrente a pagare non solo le spese processuali, ma anche una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il percorso giudiziario ha inizio con la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che respinge la domanda di un condannato per essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’interessato decide di impugnarla, presentando un ricorso per cassazione. Nel suo atto, egli lamenta una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale, senza però articolarli in maniera specifica.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, cioè non valuta se il diniego dell’affidamento in prova fosse giusto o sbagliato. Si ferma invece a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava questa soglia a causa della genericità dei motivi addotti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno spiegato che il ricorso era stato proposto per motivi generici. Il ricorrente, pur denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione, non aveva individuato alcun punto specifico del ragionamento del Tribunale di Sorveglianza che fosse illogico o contraddittorio.
In altre parole, la doglianza non indicava una concreta “frattura logica” nel percorso argomentativo della decisione impugnata. Limitarsi a enunciare un disaccordo con la conclusione del giudice precedente, senza spiegare perché e dove il suo ragionamento avrebbe fallito, equivale a presentare un’impugnazione vuota, incapace di innescare un reale controllo di legittimità da parte della Cassazione. La legge processuale, infatti, esige che chi ricorre indichi con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la sua richiesta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche molto pesanti per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più gravosa, è il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, fissata in 3.000 euro.
Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente generico è considerato un atto colposo, perché impegna inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza serve quindi da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e ben ponderato, fondato su critiche precise e argomentate, pena la loro reiezione con conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non individuavano in modo concreto alcuna frattura logica o vizio nel percorso argomentativo della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le lamentele contro la decisione impugnata sono formulate in modo vago, astratto e non specifico, senza indicare con precisione dove il giudice precedente avrebbe sbagliato nel suo ragionamento o nell’applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MESSINA NOME nato a CATANIA il 17/08/1979
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi socia introdotta da NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOMECOGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, Ed invero, la doglianza non individua in concreto alcuna frattura logica del perco argomentativo espresso nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente