Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è fondamentale articolare motivi specifici, chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi ritenuti ‘generici’. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma a due specifiche censure: una relativa al riconoscimento della recidiva e l’altra al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che entrambi i motivi di ricorso – sia quello sulla recidiva che quello sulle attenuanti – erano formulati in maniera generica. Questo significa che le argomentazioni dell’appellante non andavano a colpire in modo mirato e specifico le ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito che il giudice d’appello, seppur in modo sintetico, aveva fornito una motivazione adeguata per giustificare sia il riconoscimento della recidiva sia il diniego delle attenuanti. In tale motivazione, secondo la Cassazione, non emergevano profili di ‘manifesta illogicità o contraddittorietà’.
Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti e decidere una terza volta ‘nel merito’, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità). Un ricorso è generico quando non individua un vizio specifico della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, o a contestare la valutazione del giudice senza evidenziare un errore logico palese. Nel caso di specie, il ricorso non è riuscito a superare questa soglia, risultando in un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Limitarsi a contestare genericamente una decisione, senza demolire con argomenti logico-giuridici specifici la motivazione del giudice precedente, non solo è inutile, ma espone anche a significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati, relativi alla recidiva e alle attenuanti generiche, sono stati considerati generici. Non hanno evidenziato profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della condanna originaria?
La condanna originaria era stata emessa per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che entrambi i motivi di ricorso – il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche – sono generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto, pertanto, che è stata correttamente confermata la sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente