Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità e della “Prova di Resistenza”
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché la genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole. L’ordinanza in esame evidenzia l’importanza di due principi cardine: la non reiterazione dei motivi e il superamento della cosiddetta “prova di resistenza”.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’appellante aveva articolato il proprio ricorso su tre motivi principali. I primi due contestavano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare gli “artifici e raggiri” e il “dolo”. Il terzo motivo, invece, mirava a sminuire la rilevanza probatoria della sua identificazione tramite false generalità.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla loro formulazione, ritenuta non conforme ai canoni richiesti per un valido ricorso.
La Critica ai Motivi Reiterativi
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati “meramente reiterativi”. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e vagliate dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Ripetere le stesse doglianze, già respinte con una “congrua motivazione” dai giudici di secondo grado, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
La “Prova di Resistenza” e i Motivi Generici
Il terzo motivo è stato invece qualificato come “generico” per non aver superato la “prova di resistenza”. Questo principio, consolidato in giurisprudenza, impone al ricorrente di dimostrare che l’errore lamentato, se non fosse stato commesso, avrebbe portato a una decisione diversa. Nel caso di specie, l’appellante ha contestato l’uso di false generalità ma non ha spiegato in che modo l’eliminazione di questo singolo elemento avrebbe potuto minare la tenuta logica complessiva dell’impianto accusatorio costruito dai giudici di merito. Il motivo è risultato quindi aspecifico, poiché non ha chiarito l’effettiva incidenza della questione sulla decisione finale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso nel suo complesso mancava di specificità e non si confrontava criticamente con la sentenza impugnata. Anziché evidenziare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della Corte d’Appello, l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea alle funzioni della Cassazione. La mancata osservanza del dovere di specificità e l’incapacità di superare la “prova di resistenza” hanno portato i giudici a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi siano specifici, critici nei confronti della sentenza impugnata e non meramente ripetitivi. Ogni censura deve essere argomentata in modo da dimostrare la sua decisività, spiegando perché, senza quell’errore, la sentenza sarebbe stata diversa. In assenza di questi requisiti, il ricorso è destinato a essere respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte o se sono generici e non specificano l’incidenza dell’errore lamentato sulla decisione.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘meramente reiterativo’?
Si intende un motivo che si limita a riproporre le stesse identiche questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ nel contesto di un ricorso?
È un criterio di valutazione secondo cui il ricorrente deve dimostrare che l’errore che contesta è stato determinante per la decisione. Se, anche eliminando l’elemento contestato, la conclusione logica della sentenza rimane valida, il motivo non supera la ‘prova di resistenza’ e viene considerato generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso (rubricati dl e d3 nell’atto di impugnazione), che contestano rispettivamente la sussistenza di artifici e raggiri e del dolo di legge, sono meramente reiterativi, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (pp. 5-6);
che il terzo motivo (d4), inerente la affermata declinazione di false generalità, risulta generico in quanto non chiarisce adeguatamente l’effettiva incidenza della questione della invocata eliminazione dell’elemento contestato sulla complessiva tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di merito, così cadendo così nel vizio di aspecificità, per inottemperanza alla cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze (cfr. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il onsiglipre estensore
Il Presidente