Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 10003 del 2024, offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Quando un ricorso è una semplice ripetizione dei motivi d’appello o introduce questioni nuove, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. I ricorsi, presentati con un atto unico, sollevavano diverse questioni procedurali e di merito, contestando la correttezza del giudizio di responsabilità a loro carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi, giudicandoli non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano un ricorso inammissibile: l’introduzione di motivi nuovi e la genericità e ripetitività dei motivi già proposti.
Motivi Nuovi e Questioni Non Deducibili
Il primo e il terzo motivo di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché sollevavano questioni che non erano state presentate nei motivi d’appello. La Corte ricorda un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità sulla decisione impugnata. Pertanto, non è possibile introdurre per la prima volta in questa sede censure che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice d’appello.
Inoltre, la Corte ha osservato che le questioni sollevate erano, in ogni caso, infondate: una riguardava un presunto impedimento a presenziare di carattere generale (e non un impedimento assoluto e personale), mentre l’altra si basava su una presunta inattendibilità di un riconoscimento, affermata in modo assertivo ma non provata né allegata concretamente.
La Critica alla “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
Il secondo motivo di ricorso, che contestava la motivazione della sentenza sulla responsabilità penale, è stato anch’esso giudicato inammissibile. La ragione risiede nel fatto che esso si limitava a essere una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esposti in appello e puntualmente respinti dalla Corte territoriale. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica e la coerenza della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese, sperando in un esito diverso. Il ricorrente deve, invece, dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una tecnica redazionale accurata e strategica nella stesura di un ricorso per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale:
1. Non introdurre motivi nuovi: Le questioni devono essere state sollevate e discusse nei precedenti gradi di giudizio.
2. Evitare la mera ripetizione: Il ricorso non può essere un copia-incolla dell’atto di appello. Deve, invece, contenere una critica mirata, specifica e argomentata della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone i vizi di legittimità.
3. Essere specifici e non assertivi: Le censure devono essere supportate da elementi concreti e non possono limitarsi a enunciazioni generiche o affermazioni non provate.
In sintesi, il giudizio di legittimità richiede un approccio critico e puntuale, focalizzato sugli errori di diritto della decisione impugnata, e non un tentativo di riesaminare i fatti del processo.
Perché un motivo di ricorso non presentato in appello viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
Perché il giudizio della Corte di Cassazione ha per oggetto la revisione della legalità della decisione del giudice di grado inferiore. Non è un nuovo processo, quindi non possono essere introdotte questioni che non sono state precedentemente sottoposte all’esame della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo è una ripetizione letterale e acritica delle argomentazioni già presentate nell’appello e che sono state già esaminate e respinte dal giudice precedente. Tale motivo è inammissibile perché non svolge la funzione tipica del ricorso per Cassazione, che è quella di criticare in modo specifico il ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte ne esamini il merito. La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione all’art 178 lett c) cod. proc. pen. e il terzo motivo di ricorso in relazione all’art. 213 c.p.p. non sono deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e tanto a prescindere dal fatto che il ricorrente fa valere un impedimento che non pertiene direttamente e concretamente alla sua sfera giuridica ma avente carattere diffuso in relazione al quale la valutazione di esclusione della natura assoluta dell’impedimento è stata compiuta a monte dal legislatore che ha consentito la ripresa dello svolgimento delle attività giudiziarie (invero dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l’istanza di rinvio non si fondi su una morbilità acuta in atto ma a timori a presenziare) e, quanto al terzo motivo, la paventata contaminazione dell’attendibilità del riconoscimento si fonda su un dato di fatto meramente enunciato e non allegato, nonché assertivo;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere stensore i
Il Presidente