Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle doglianze sollevate. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e puntuali, evidenziando le conseguenze negative di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Un imputato, ritenendosi ingiustamente penalizzato, decideva di proporre ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle aggravanti contestate. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione delle attenuanti, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che la critica mossa alla sentenza di secondo grado era stata formulata in modo troppo vago per poter essere esaminata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono state chiare e dirette. La Cassazione ha qualificato il motivo di ricorso come “aspecifico e manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del proprio decisum, ovvero le motivazioni per cui non aveva concesso le attenuanti generiche.
Il ricorrente, nel suo atto, non aveva mosso una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre una richiesta già respinta, senza evidenziare vizi di motivazione concreti e riconoscibili. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare con precisione i punti della sentenza precedente che si ritengono errati dal punto di vista giuridico o logico. In assenza di tale specificità, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, prevista in caso di ricorso inammissibile, è giustificata dalla “colpa” del ricorrente nell’aver adito la Suprema Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento cruciale per chi opera nel diritto: la precisione e la specificità nella redazione degli atti processuali non sono mere formalità. Sono, al contrario, elementi essenziali per garantire la tutela dei diritti e l’efficienza del sistema giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, in quanto non contestava specificamente le ragioni già esposte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del motivo di ricorso?
L’oggetto del motivo di ricorso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della loro prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
‘Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito a riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla loro prevalenza sulle contestate circos aggravanti è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragio proprio decisum (pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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