Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali norme, come sottolineato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione evidenzia come la genericità dei motivi di appello possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione valida.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha sollevato tre distinti motivi di doglianza, contestando la decisione precedente sotto diversi profili: la violazione di legge, il vizio di motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Tuttavia, questi motivi sono stati argomentati in modo unitario, senza una chiara distinzione e specificazione per ciascuna censura.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da un vizio insanabile di genericità e indeterminatezza, tale da non consentire al collegio di esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione sul mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di enunciare in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che i tre motivi di doglianza erano del tutto privi di tale specificità. Il ricorrente non ha fornito una puntuale esposizione delle ragioni giuridiche a supporto delle censure formulate, né ha indicato con precisione i passaggi della motivazione della sentenza impugnata che intendeva contestare. La difesa si è limitata a critiche generiche, senza confrontarsi in modo analitico con la logica argomentativa della Corte d’Appello. Questo approccio, secondo la Cassazione, non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi e, di conseguenza, di valutare la fondatezza del ricorso.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione non può essere una mera ripetizione di formule astratte o una critica generica alla sentenza. È indispensabile che ogni motivo sia auto-sufficiente, chiaro e specifico. Ciò significa che l’avvocato deve:
1. Identificare con precisione la norma violata o il vizio logico nella motivazione.
2. Indicare esattamente le parti della sentenza che si contestano (ad esempio, citando le pagine).
3. Sviluppare un’argomentazione giuridica che spieghi perché la decisione del giudice precedente è errata.
L’inosservanza di questi requisiti non porta a una valutazione negativa nel merito, ma a una sanzione processuale ancora più grave: la declaratoria di inammissibilità. Come in questo caso, ciò comporta non solo l’impossibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza dei motivi di doglianza, in quanto non rispettavano i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali erano le carenze specifiche dei motivi di ricorso presentati?
I motivi mancavano di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e non contenevano i correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice di individuare e valutare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
reputato che i tre motivi di doglianza, argomentati in modo unitario, con i quali si contesta il contenuto della sentenza sotto il profilo della violazione di legge del vizio di motivazione e dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, sono generici per indeterminatezza perché sono del tutto privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4-6), non presentano affatto una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le censure formulate e i correlati riferimenti motivazione dell’atto impugnato, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.