Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica argomentativa precisa e puntuale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione basata su argomentazioni generiche rischia di essere dichiarata ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso: L’impugnazione di una Condanna
Il caso trae origine dalla condanna di una persona per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata. Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della mancata disapplicazione della recidiva, una circostanza che aggrava la pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (l’applicazione della recidiva), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘aspecifico’. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni presentate dalla ricorrente erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo critico e puntuale con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre una doglianza astratta.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione ‘lineare e coerente’. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario ‘demolire’ l’impianto logico-giuridico della decisione precedente, evidenziandone vizi specifici, contraddizioni o violazioni di legge.
Il Principio di Specificità dei Motivi
Questo caso ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Chi impugna un provvedimento ha l’onere di indicare con chiarezza e precisione le parti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche che supportano la sua critica. Un ricorso che si limita a enunciazioni di principio o a critiche vaghe non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per un’impugnazione mal formulata. La conseguenza diretta, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore, precisione e una critica argomentata e pertinente rispetto alla decisione che si intende contestare.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto ‘aspecifico’, ovvero generico e non in grado di confrontarsi criticamente con la motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35350/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomen sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024