Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
L’esito di un processo non sempre si conclude con il giudizio di Appello. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione, il cui ruolo, però, è ben definito. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 6149/2024, ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, evidenziando l’importanza di formulare motivi specifici e pertinenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo, tra le altre cose, l’insussistenza di una sua condotta penalmente rilevante e criticando la valutazione sulla sua recidiva. La difesa ha quindi cercato di ottenere un annullamento della condanna rivolgendosi al massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi procedurali consolidati. Le motivazioni possono essere riassunte in due punti fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nel preparare un ricorso per Cassazione.
Genericità e Reiteratività dei Motivi
Il primo ostacolo che ha portato a un ricorso inammissibile è stata la natura degli argomenti presentati. La Cassazione ha osservato che le censure del ricorrente, relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della sua condotta, erano del tutto generiche. Ancor più grave, esse si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione completa, logica ed esaustiva. Riproporre gli stessi motivi senza sollevare specifiche questioni di legittimità (cioè di violazione di legge) equivale a chiedere alla Cassazione di rifare un processo già fatto, compito che non le spetta.
Apprezzamenti di Merito non Consentiti
Il secondo punto riguarda i motivi legati alla recidiva. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità e specificità dei suoi precedenti penali. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che tali valutazioni sono “apprezzamenti di merito”, riservati esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che l’hanno preceduta. Tentare di farlo conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità. Per avere successo, è essenziale presentare motivi specifici, che evidenzino vizi di legge o difetti di motivazione gravi e palesi, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte. La conseguenza di un ricorso mal impostato, come dimostra questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, ripetitivi di quelli già respinti in appello con motivazione adeguata, e perché le doglianze sulla recidiva riguardavano apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro (in questo caso 3.000,00 euro) in favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o i fatti del processo?
No, l’ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non può compiere “apprezzamenti riservati al merito”. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare i fatti come un giudice di primo o secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FARA IN SABINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pp.5-6 della sentenza);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità e gravità dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presente