Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato come i motivi si presentino del tutto reiterativi in mancanza di confronto con la decisione impugnata, tra l’altro conclusioni eccentriche rispetto al ricorso proposto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano allegdichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3)
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze nonché il mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo d requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pr pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensiv dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.