Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, la chiarezza e la specificità sono tutto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di motivi di appello formulati in modo generico. Questo caso offre uno spaccato chiaro delle conseguenze di una difesa non sufficientemente argomentata.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Brescia a una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. La Corte d’Appello, successivamente, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la misura della confisca ma confermando nel resto la condanna. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e l’erronea applicazione della legge su due punti cruciali: la sussistenza della recidiva reiterata e la dosimetria della pena.
I Motivi del Ricorso e la Regola della Specificità
I motivi presentati alla Suprema Corte erano essenzialmente due:
1. Una critica alla valutazione della recidiva, considerata un’aggravante che aumenta la pena.
2. Una contestazione sulla quantificazione della pena e sull’intero impianto sanzionatorio applicato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato un vizio procedurale fatale che ha reso il ricorso inammissibile.
La Decisione della Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile non entrando nel merito delle questioni sollevate. La ragione è puramente processuale: gli stessi motivi erano già stati presentati in sede di appello in maniera “del tutto generica”.
Questo significa che l’atto di appello non aveva criticato in modo specifico e puntuale le ragioni della sentenza di primo grado, limitandosi a contestazioni vaghe. Di conseguenza, la Corte d’Appello non era tenuta a fornire una motivazione dettagliata su punti che non erano stati adeguatamente contestati. Riproporre le stesse questioni generiche in Cassazione è un’operazione destinata al fallimento.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorrente non avesse agito senza colpa nel proporre un’impugnazione con evidenti vizi di ammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: i motivi di ricorso devono essere specifici. Quando un motivo di appello è generico, non devolve al giudice del gravame il punto da decidere. Pertanto, se la Corte d’Appello non si pronuncia su un motivo generico, non commette alcuna omissione. Ne consegue che lo stesso motivo non può essere riproposto in sede di legittimità, perché mancherebbe l’oggetto stesso della critica, ovvero una statuizione del giudice precedente. La Cassazione ha ritenuto che sia il tema della recidiva sia quello del quantum della pena fossero stati trattati in modo superficiale nell’atto di appello, precludendo così ogni possibilità di un esame nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. La redazione degli atti di impugnazione richiede la massima cura e specificità. Contestazioni generiche o meramente ripetitive non solo sono inefficaci, ma espongono l’assistito a ulteriori conseguenze economiche. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma una conferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e precisione, pena la sua stessa vanificazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti (sulla recidiva e sulla determinazione della pena) erano già stati presentati in modo del tutto generico in sede di appello, e pertanto non potevano essere validamente riproposti in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che i motivi di appello erano “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza di primo grado non erano state formulate in modo specifico e dettagliato, ma si erano limitate a contestazioni vaghe. Questo ha fatto sì che la Corte di Appello non fosse tenuta a fornire una risposta motivata su quei punti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORESTO SPARSO il 31/12/1958
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, riducendo la misura della confisca e confermando nel resto, la sentenza del 13 aprile 2023 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata;
che con il secondo ed il terzo motivo eccepiva l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al complesso dell’impianto sanzionatorio.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i motivi con esso dedotti, i quali possono essere trattati congiuntamente impingendo tutti nella motivazione addotta dalla Corte Bresciana nel determinare la misura della pena inflitta al COGNOME, risultano inammissibili in quanto sia il tema del quantum della pena sia quello relativo alla ricorrenza dell’aggravante della recidiva erano stata posti in sede di gravame in maniera del tutto generica di tal ché nulla doveva argomentare in materia la Corte di appello;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024
Il onsigliere ste
il Presidente