Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità e mancanza di specificità. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. La ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre motivi, contestando sia la qualificazione giuridica dei fatti sia la valutazione della prova sulla sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una nuova valutazione del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza per dichiararlo seccamente ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e dettagliata delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. I motivi del ricorso sono stati giudicati carenti sotto diversi aspetti cruciali.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto privo di ‘concreta specificità’. I motivi erano generici e tendevano a prefigurare una rivalutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ dove si riesaminano le prove, ma quello di un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso fossero una mera reiterazione di quelli già presentati e respinti in appello, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone il ragionamento, e non semplicemente riproporre le stesse difese.
Infine, la Corte ha sottolineato che l’atto di impugnazione faceva riferimento a vizi non deducibili in quella forma, come l’asserita ‘erroneità della sentenza’ in termini generici, e richiamava norme di legge in modo non pertinente. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della difesa e le ragioni esplicitate nella decisione impugnata ha reso l’impugnazione viziata e, pertanto, non meritevole di essere esaminata nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea che l’accesso alla Suprema Corte è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti tecnici. Un ricorso inammissibile non è solo uno spreco di tempo e risorse, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La pronuncia rafforza il principio secondo cui la funzione della Corte di Cassazione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e non di offrire un’ulteriore possibilità di riesame dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere chirurgico, specifico e focalizzato esclusivamente sui vizi di legittimità o di motivazione consentiti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità, tendeva a una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione), reiterava i motivi già presentati in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e deduceva vizi in modo non consentito dalla legge.
Cosa significa che un ricorso non può mirare a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente non può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per dare una propria interpretazione dei fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici del merito’). La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze concrete di una dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME ;
ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e assenza di confronto con la motivazione, richiamando in particolare nel terzo motivo un vizio non deducibile, ovvero l’erroneità della sentenza, e richiamando la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e ad un non meglio comprensibile richiamo all’art. 605 cod. pen., motivo questo non consentito in tali termini per giurisprudenza costante di questa Corte), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicarti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.