Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e legalmente fondati.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due principali doglianze. In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. In secondo luogo, lamentava la mancata esclusione della recidiva, una circostanza aggravante che incide sulla determinazione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e aspecificità, elementi che conducono direttamente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: Genericità e Tentativo di Riesame del Merito
La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di concreta specificità. L’imputato, secondo i giudici, non ha evidenziato vizi di legittimità (come errori di diritto o illogicità manifeste della motivazione), ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove. Questo tipo di attività è preclusa in sede di Cassazione, il cui ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I giudici hanno inoltre rilevato che la Corte d’Appello aveva ampiamente spiegato le ragioni della sua decisione, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, facendo riferimento a passaggi specifici della sentenza di primo grado.
Il Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che, dalla lettura del provvedimento impugnato, emergeva un’ampia argomentazione a sostegno della decisione dei giudici di merito, supportata da corretti argomenti logici e giuridici. In sostanza, la critica del ricorrente non era riuscita a scalfire la coerenza e la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi consolidati. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare le prove o sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non emergano travisamenti evidenti o vizi logici macroscopici nella motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione le violazioni di legge o i difetti di motivazione, confrontandosi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Proporre una lettura alternativa delle prove senza denunciare un vizio specifico rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente ineccepibili. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare e argomentare con rigore i vizi specifici del provvedimento contestato. La declaratoria di inammissibilità, come in questo caso, non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questo rafforza la funzione di filtro della Corte di Cassazione, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di concreta specificità, tendevano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e, in relazione alla recidiva, erano manifestamente infondati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico, senza individuare con precisione l’errore di diritto o il vizio logico della sentenza impugnata, ma limitandosi a proporre una diversa interpretazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della presentazione di un’impugnazione ritenuta infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specifi tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzi fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecn della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolar pagg. 24 – 26);
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione dell recidiva, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedime impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenut da corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 28);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.