Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si concentra sulla necessità di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti difensivi già esaminati o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato lamentava, tra le altre cose, un’erronea valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La vicenda processuale vedeva contrapposto l’imputato alla parte civile, sua sorella, in relazione a un comportamento definito dalla Corte di merito come “spregevole”.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli integralmente per manifesta infondatezza e aspecificità. I giudici hanno sottolineato come i primi due motivi fossero puramente ripetitivi delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio. Invece di sollevare critiche di legittimità sulla motivazione della sentenza (come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), il ricorrente si era limitato a riproporre la propria versione dei fatti, chiedendo di fatto alla Cassazione un nuovo esame del merito della vicenda, compito che non le compete.
Il ricorso inammissibile e la violazione delle norme processuali
Un punto cruciale della decisione riguarda il tentativo del ricorrente di mascherare una critica sulla valutazione della prova (motivo previsto dalla lettera e) dell’art. 606 c.p.p.) sotto la veste di una violazione di norme processuali (lettera c) dello stesso articolo). La Corte ha censurato questo approccio, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite secondo cui i limiti all’ammissibilità delle censure motivazionali non possono essere aggirati invocando genericamente la violazione di norme procedurali.
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato aspecifico. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la specifica motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio in ragione della gravità del danno materiale e morale e, soprattutto, dello “spregevole comportamento in danno della sorella”.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del sistema processuale penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che le sentenze dei giudici di merito siano state emesse nel rispetto della legge e con una motivazione logica e coerente. Un ricorso che chiede alla Corte di “spostare l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza”, formulando critiche precise contro la struttura logico-giuridica di quest’ultima, è ammissibile. Al contrario, un ricorso che si limita a ripetere argomenti difensivi o a proporre una lettura alternativa delle prove è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza rappresenta un monito per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e focalizzati sui vizi di legittimità della sentenza. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, attraverso argomentazioni tecniche, dove e perché il giudice di merito ha errato nell’applicazione della legge o nel suo percorso logico-motivazionale. La decisione conferma inoltre la condanna dell’imputato al risarcimento delle spese legali in favore della parte civile, a riprova delle conseguenze negative di un’impugnazione temeraria.
 
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono ripetitivi delle argomentazioni già presentate, aspecifici, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, anziché contestare vizi di legittimità della sentenza come la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
È possibile criticare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito in un ricorso per Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Si può contestare solo il modo in cui il giudice ha motivato la sua decisione, evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma non si può sostituire il giudizio della Corte a quello del giudice di merito sull’attendibilità di una prova.
Perché il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto aspecifico?
Il motivo è stato ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha contestato in modo puntuale la ragione specifica addotta dalla Corte d’Appello per negare il beneficio. La Corte di merito aveva basato il diniego sulla rilevanza del danno e sullo “spregevole comportamento in danno della sorella”, e il ricorso non ha affrontato adeguatamente questa motivazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33620  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del COGNOME e la memoria con nota spese della parte civile; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti a riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la errata, oltrec genericissima, indicazione, nel secondo motivo, della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità de doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 – 04);
considerato che il terzo motivo (sul diniego delle generiche), è aspecifico, in quanto frutto di una lettura selettiva della motivazione, che non si confronta con l’osservazione, contenuta nella decisione, e ritenuta ostativa del beneficio richiesto, della rilevanza del danno materiale ed ancor più di quello morale, “per lo spregevole comportamento in danno della sorella” (pg. 4); si tratta di genericità sufficiente a condannare il ricorso, in parte qua, all’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese della parte civile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l’odierno grado in favore della costituita parte civile COGNOME Aurelia, che liquida in euro duemila oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.