Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza, ma richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere generici o una mera ripetizione di quanto già discusso e deciso. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania. Un imputato, ritenendo la decisione dei giudici di secondo grado errata, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere un nuovo esame della sua posizione, contestando sia la valutazione sulla sua responsabilità sia la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non poteva nemmeno essere discussa.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi in cui il ricorso viene rigettato per inammissibilità senza che vi siano dubbi sulla colpa del ricorrente nel proporlo.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare il ricorso inammissibile. La Corte ha identificato due vizi principali nei motivi presentati:
* Genericità: Le critiche mosse alla sentenza d’appello erano formulate in modo vago, senza individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che avrebbero inficiato la decisione impugnata. In ambito penale, non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario indicare specificamente quali norme sarebbero state violate o dove il ragionamento del giudice precedente sarebbe stato fallace.
* Mera riproduzione: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e profili di censura già presentati, esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripetere le stesse difese. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Pertanto, un ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, spiegando perché queste siano errate, e non limitarsi a ignorarle riproponendo le medesime tesi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende rivolgersi alla Corte di Cassazione. Proporre un ricorso è un diritto, ma va esercitato con consapevolezza e professionalità. Un’impugnazione basata su motivi generici o ripetitivi è destinata a essere dichiarata inammissibile. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico a carico del ricorrente. La decisione conferma che l’accesso alla giustizia di ultima istanza è riservato a censure serie, specifiche e pertinenti, volte a evidenziare un reale errore di diritto e non a tentare una terza valutazione dei fatti già ampiamente discussi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, come in questo caso, i motivi presentati sono generici, non specifici, e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza contestare in modo puntuale le ragioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente non ha sviluppato nuove argomentazioni critiche contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare gli stessi profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice precedente, rendendo di fatto l’impugnazione non meritevole di esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano il par.4.1 sulla determinazione del trattament sanzioNOMErio e il par. 4.2 sul giudizio di responsabilità);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.