Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore giuridico. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma può anche comportare significative sanzioni economiche. L’Ordinanza n. 2738/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello portino a una tale declaratoria, con la conseguente condanna al pagamento di spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti specifici: la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, inclusa quella prevista dall’articolo 385, comma quarto, del codice penale. Questi elementi, se accolti, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte e la Genericità del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, poiché ha riscontrato un vizio fondamentale nella formulazione stessa dell’atto di impugnazione. Questa decisione evidenzia un principio cardine della procedura penale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Un ricorso inammissibile è, di fatto, un atto che non supera questa soglia di ammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un unico, decisivo, punto: il ricorso proponeva motivi “generici e meramente riproduttivi” di censure già sollevate in appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto per criticare la sentenza impugnata, ma si è limitata a ripresentare le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse già “adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici” le questioni relative alla recidiva e alle attenuanti. La mera riproposizione di tali argomenti, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza d’appello, rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono duplici. In primo luogo, la condanna dell’imputato diventa definitiva. In secondo luogo, scatta una sanzione economica. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non è automatica, ma viene applicata quando, come in questo caso, si ritiene che il ricorrente abbia agito “in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” (citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000). La presentazione di un ricorso palesemente infondato o ripetitivo è considerata un abuso dello strumento processuale, che giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve quindi da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, formulando censure specifiche e pertinenti, pena l’inammissibilità e l’aggravio di costi.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di critica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
La persona che presenta un ricorso ritenuto inammissibile per colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che gli argomenti contenuti nel ricorso per Cassazione erano una semplice ripetizione di quelli già presentati nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata e senza sollevare specifiche violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata ( vedano le pagine da 3 a 7);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.