Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice: è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro e specifico. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi proposti. Questa analisi approfondisce le ragioni dietro tale decisione e le sue implicazioni pratiche per chiunque intenda contestare una sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di responsabilità formulato a suo carico. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le medesime questioni già esaminate e respinte dal giudice del secondo grado, senza introdurre nuovi elementi o critiche puntuali alla motivazione della sentenza appellata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2254/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se le ragioni dell’imputato fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità che rende un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei motivi specifici richiesti dalla legge. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “generico” perché si fondava su argomenti che “ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute inammissibili dal giudice del gravame”.
In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere che mancavano gli elementi tipici del reato, senza però spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello su quello stesso punto fosse errata. Manca, secondo i giudici, una “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Un’impugnazione efficace non può essere una semplice riedizione delle difese precedenti; deve invece confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza che si contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende ricorrere contro una sentenza deve redigere un atto che dialoghi criticamente con la decisione impugnata, non un documento che la ignori. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a non motivare affatto, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche, data la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un atto di appello o di ricorso richiede un’analisi attenta e mirata della sentenza di grado inferiore, individuando con precisione i punti da contestare e le ragioni a sostegno.
Cosa rende un ricorso inammissibile secondo questa ordinanza?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono generici, ovvero quando si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere le stesse difese in un atto di impugnazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che la semplice riproposizione di argomenti già discussi, senza una critica puntuale alla decisione contestata, rende il motivo non specifico e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2254 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute inammissibili dal giudice de gravame e, pertanto, non specifici, in particolare nella parte in cui la difesa sosti nuovamente l’assenza degli elementi tipici del reato senza darne indicazione (si veda il paragrafo 2 della impugnata sentenza);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 59 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Ro a 12/12/23 Il cortigliere est. NOME