Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando l’atto manca di specificità, trasformandosi in una mera critica astratta della decisione precedente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente non solo a vedersi respingere l’appello, ma anche al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte della Suprema Corte, che ne ha esaminato i requisiti formali e sostanziali.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Secondo i giudici, i motivi addotti dal ricorrente erano affetti da una genericità tale da non consentire un reale scrutinio della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi di un ricorso devono essere specifici, concreti e sostanziali. Non è sufficiente denunciare genericamente ‘vizi di motivazione’ o ‘violazione di legge’. È necessario, invece, che il ricorrente articoli una critica mirata e precisa, indicando chiaramente quali parti della sentenza sono errate e perché, sulla base di argomentazioni fattuali e giuridiche puntuali.
Nel provvedimento, i giudici richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 16851 del 2010), secondo cui un ricorso è inammissibile quando “è privo di precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”. In altre parole, l’atto di impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve costituire un confronto argomentato con la decisione che si intende contestare. In questo caso, mancando una censura concreta, il ricorso è stato considerato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità non è un optional. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di critiche precise e ben argomentate. Un ricorso inammissibile non solo priva il ricorrente della possibilità di vedere esaminata la propria posizione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La chiarezza e la concretezza sono, dunque, requisiti imprescindibili per un’efficace tutela dei propri diritti in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile per genericità dei motivi”?
Significa che l’impugnazione non viene esaminata nel merito perché le critiche mosse alla sentenza precedente sono vaghe e non specificano chiaramente quali sarebbero gli errori di fatto o di diritto commessi dal giudice, rendendo impossibile una verifica da parte della Corte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione insiste sulla necessità di motivi specifici?
La Corte richiede motivi specifici perché il suo compito non è riesaminare l’intero processo, ma verificare la presenza di precisi errori nella sentenza impugnata. Motivi generici non consentono di svolgere questa funzione di controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33113 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 30/08/2001
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrara Giuseppe
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge della sentenza è generico in quanto carenti di sostanziale e concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché stessi sono privi di precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a veri (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025