Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e ripetitive. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legislazione antimafia, specificamente l’articolo 31 della legge n. 646 del 1982. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di contestare la sentenza proponendo ricorso per cassazione. I motivi del suo ricorso vertevano principalmente sulla valutazione della sua responsabilità penale e sul riconoscimento della recidiva, elementi che avevano inciso sulla determinazione della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato una doppia criticità nei motivi presentati dalla difesa. In primo luogo, le censure erano una mera riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e valutati dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, le contestazioni erano formulate in modo ‘obiettivamente generico’, senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non dialogava con la decisione della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre le stesse tesi difensive, fallendo nel suo scopo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, ovvero devono indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un motivo è ‘generico’ quando non riesce a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, limitandosi a critiche astratte o, come in questo caso, alla pedissequa ripetizione di argomenti già respinti. La Corte ha quindi applicato il rigoroso principio secondo cui un ricorso privo di specificità non supera il vaglio di ammissibilità, rendendo impossibile un esame nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’ordinanza ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario articolare censure puntuali e pertinenti che mettano in luce vizi specifici di legittimità. In caso contrario, il rischio è non solo quello di vedere la propria istanza rigettata in limine, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito e sono formulati in modo generico, senza confrontarsi criticamente con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che i motivi non contestano in modo puntuale e specifico le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, ma si limitano a esporre critiche astratte o a ripetere argomenti difensivi già precedentemente respinti, senza dimostrare un vizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 23/03/1970
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9170/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 31 della I. del 1982);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta reci
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.