Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel processo penale, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere valida. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa decisione offre spunti importanti sull’onere di diligenza richiesto a chi intende contestare una sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). L’imputato aveva presentato appello contro tale decisione, ma la Corte d’Appello di Venezia lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ovvero perché era stato depositato oltre i termini di legge.
Non arrendendosi, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello. È su questo secondo ricorso che la Suprema Corte si è pronunciata, focalizzandosi non sul merito della condanna originale, ma sulla validità delle argomentazioni usate per contestare la dichiarazione di inammissibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in un vizio di forma o in una nuova tardività, bensì nella qualità delle motivazioni addotte. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero del tutto generiche e astratte.
Questo caso evidenzia come l’impugnazione non possa essere una semplice manifestazione di dissenso. Per essere efficace, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si contesta, indicando con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto che la sostengono. In assenza di tali elementi, l’atto viene considerato inidoneo a innescare una revisione da parte del giudice superiore.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, ha spiegato che le doglianze del ricorrente si limitavano a “mere enunciazioni”. In altre parole, l’imputato si è lamentato della decisione senza però confrontarsi analiticamente con il contenuto della sentenza impugnata. Quest’ultima aveva una motivazione chiara e specifica: l’appello era tardivo. Il ricorso in Cassazione avrebbe dovuto smontare punto per punto proprio quella motivazione, dimostrando perché, a suo avviso, la tardività non sussisteva.
Invece, il ricorso si è rivelato vago, non riuscendo a coniugare le lamentele con “specifiche richieste” e con l'”indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità della Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è un monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non basta affermare che una sentenza sia ingiusta; è necessario costruire un’argomentazione solida, che dialoghi direttamente con le motivazioni del giudice precedente e ne evidenzi le presunte falle. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere giustizia nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma quindi che la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la funzionalità del sistema delle impugnazioni.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano del tutto generiche. Il ricorrente si è limitato a enunciazioni vaghe senza contestare in modo specifico e argomentato le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva precedentemente dichiarato inammissibile il suo appello per tardività.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge affinché un ricorso non sia considerato generico?
La legge richiede che i motivi del ricorso siano specifici. Ciò significa che devono confrontarsi direttamente con il contenuto della sentenza impugnata, indicando in modo chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano le richieste avanzate, non limitandosi a mere lamentele generali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE nato il 02/02/1996
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18826/24 HASSAR
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (con cui si dichiara l’inammissibilità dell’appello per tardività in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 emessa dal Tribunale di Verona il 7 dicembre 2022);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni, non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024