Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si contesta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico e critico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo. Quest’ultimo, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione della sua responsabilità e l’esclusione di una specifica ipotesi attenuante prevista dal codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Secondo i giudici supremi, il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato del ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche censure, senza sviluppare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata”. Non basta essere in disaccordo; è necessario spiegare perché e dove la Corte d’Appello ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. I motivi del ricorrente sono stati giudicati “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano questo confronto critico essenziale. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello era, al contrario, ben motivata e priva di vizi logici, avendo applicato correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni. È un rimedio straordinario che richiede rigore, precisione e specificità. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile quando questo si limita a una sterile ripetizione di doglianze già esaminate tutela l’efficienza del sistema giudiziario e sottolinea la necessità che ogni impugnazione costituisca un contributo critico e costruttivo al processo decisionale. Per gli avvocati, è un monito a formulare atti che non siano semplici copie di quelli precedenti, ma analisi mirate e puntuali delle sentenze che intendono contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una “pedissequa reiterazione”, ovvero una ripetizione quasi identica, di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa intende la Corte quando definisce i motivi ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
La Corte intende che i motivi, pur essendo stati formalmente presentati, non adempivano alla loro funzione essenziale di critica ragionata. Erano superficiali e non si confrontavano direttamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, risultando quindi solo formalmente presenti ma privi di sostanza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità e della impossibilit riconoscere sussistente l’ipotesi di cui all’art.712 cod. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.