Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43981 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 07/05/2000
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Considerato che le censure relative al diniego della circostanze attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono inammissibili, in quanto sono meramente reiterative di motivi di appello disattesi dalla Corte di appello di Bari con motivazione logica e congrua, a pag. 4 della sentenza impugnata;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, COGNOME, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521);
Considerato che la censura relativa all’omessa applicazione dell’art. 131bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non è stata dedotta con i motivi di appello (ex plurimis: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.