Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Con la recente ordinanza qui analizzata, la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non generici, pena la reiezione dell’atto e la condanna a ulteriori spese.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Taranto, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero esercitato correttamente il loro potere discrezionale nel determinare la sanzione da applicare.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità.
La Condanna alle Spese Processuali
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali e che è tipica conseguenza della reiezione di un ricorso per colpa del proponente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi e la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi
Il primo punto cruciale è che i motivi del ricorso sono stati giudicati “generici”. In sede di legittimità, non è sufficiente lamentare genericamente una decisione sfavorevole. È necessario, invece, articolare critiche precise e puntuali contro la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto. Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente non superavano la soglia della mera critica generale, rendendo il ricorso inammissibile.
La Valutazione del Giudice di Merito
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta riguardo alla quantificazione della pena. I giudici di secondo grado avevano chiaramente spiegato le ragioni della loro scelta, tenendo conto di elementi cruciali come i “gravissimi precedenti penali dell’imputato”. Di fronte a una motivazione logica e completa, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, il cui potere discrezionale era stato esercitato correttamente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche su violazioni di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Per chi intende impugnare una sentenza, è fondamentale formulare motivi dettagliati, che dialoghino criticamente con la motivazione del provvedimento contestato. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso inammissibile, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica, aggravando la propria posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano considerati generici e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già state adeguatamente vagliate e respinte dalla sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla quantificazione della pena decisa in appello?
La Corte ha confermato che la sentenza d’appello aveva fornito argomenti puntuali e giuridicamente corretti riguardo all’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo conto anche dei gravissimi precedenti penali dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il 13/06/1977
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 91/ RG 22665
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024