Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Vizio di Genericità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Analizziamo una decisione che illustra chiaramente le conseguenze della genericità dei motivi di ricorso, un errore che preclude ogni possibilità di revisione della condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato contestava la decisione di secondo grado su diversi fronti, sperando in una riforma della condanna. I motivi del ricorso si concentravano su tre aspetti principali: le statuizioni civili, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il diniego delle sanzioni sostitutive alla detenzione.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’analisi della Suprema Corte si è soffermata sulla struttura e sulla sostanza dei motivi presentati dalla difesa. Questi sono stati esaminati singolarmente e giudicati come segue:
* Statuizioni Civili: Il primo motivo, relativo alle questioni civilistiche, è stato immediatamente dichiarato inammissibile perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio (l’appello). Questo conferma il principio secondo cui non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni non dibattute in precedenza.
* Trattamento Sanzionatorio: Gli altri due motivi, riguardanti la richiesta di attenuanti generiche e sanzioni sostitutive, sono stati giudicati inammissibili per la loro manifesta genericità.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede proprio nella valutazione di genericità. La difesa, secondo la Corte, non ha fornito elementi concreti e specifici per contrastare la decisione della Corte d’Appello. Il ricorso non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre richieste già vagliate e respinte. Questo tipo di impugnazione non adempie alla sua funzione, che è quella di evidenziare precisi errori di diritto commessi dal giudice precedente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che la Corte d’Appello aveva già compiuto una valutazione completa e logica. La sentenza di secondo grado aveva, infatti, valorizzato due elementi cruciali per negare benefici all’imputato: la gravità complessiva del fatto e i numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti, a carico dello stesso.
Il ricorso non ha saputo scalfire questa motivazione. Non ha offerto argomenti nuovi né ha dimostrato perché la valutazione del giudice di merito fosse errata o illogica. Di fronte a un’argomentazione difensiva vaga, che non si confronta con il ragionamento del provvedimento impugnato, la Corte non può che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso, fondato su critiche puntuali alla sentenza impugnata. La mera riproposizione di istanze generiche, senza un confronto dialettico con le motivazioni del giudice, è destinata a fallire, con un aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi relativi al trattamento sanzionatorio erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. Inoltre, un motivo riguardante le statuizioni civili non era stato presentato nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate sono vaghe, astratte e non contestano in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella decisione del giudice precedente. Un motivo generico non evidenzia un errore di diritto preciso, ma si limita a esprimere un dissenso non argomentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 18/05/1979
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 54/ RG 22472
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello;
Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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