Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si decide di impugnare una sentenza di fronte alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole procedurali che governano questo grado di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame della questione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a tale esito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo che, a seguito di una condanna, ha presentato appello davanti alla Corte d’Appello di Genova. L’impugnazione era circoscritta a un unico punto: la quantificazione della pena inflitta. La Corte d’Appello ha riesaminato la questione e ha emesso la propria sentenza.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando nuovamente la valutazione operata dal giudice di secondo grado riguardo all’entità della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale.
La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano conformi a quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre a respingere l’impugnazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte di Cassazione ha evidenziato due difetti capitali:
1. Genericità: I motivi erano formulati in modo vago, senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Mera riproduttività: Le argomentazioni non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva fornito una spiegazione puntuale e logica delle ragioni che lo avevano portato a determinare quella specifica pena, esercitando il proprio potere discrezionale in modo corretto. Il ricorso, al contrario, non opponeva alcun nuovo elemento giuridico o fattuale capace di scalfire la coerenza del ragionamento della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti. È un rimedio straordinario finalizzato a controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità delle motivazioni.
Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che evidenzino vizi tassativamente previsti dalla legge. Ripetere argomenti già disattesi senza introdurre profili di critica nuovi e giuridicamente fondati è una strategia destinata al fallimento, che comporta un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e meramente riproduttivi’?
Significa che l’atto di ricorso non ha sollevato specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi di fatto o di diritto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato 11 14/02/1992
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l’appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell’esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera COGNOME e ora