Ricorso Inammissibile in Cassazione: La Lezione sulla Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non basta dissentire da una sentenza: è necessario smontarne le fondamenta logico-giuridiche punto per punto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’impugnazione si basava essenzialmente su due punti: una presunta carenza di motivazione riguardo la sua responsabilità penale e una richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi addotti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della pena, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, sancendo l’inadeguatezza dell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. Vediamo nel dettaglio le due principali criticità riscontrate.
1. Critiche Generiche sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso si limitava a lamentare una presunta mancata motivazione sulla responsabilità dell’imputato. Tuttavia, secondo la Cassazione, il ricorrente non ha operato un reale confronto con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza impugnata (in particolare, ai passaggi a pagina 3 e 4 del provvedimento). In pratica, si è trattato di una critica superficiale, incapace di individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado. Un ricorso efficace deve, al contrario, dialogare criticamente con la sentenza che intende demolire, non ignorarla.
2. Richiesta Vaga sulla Pena e il Principio di Discrezionalità
Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il ricorso è stato giudicato generico. Il ricorrente avanzava una semplice pretesa di riduzione della pena, senza però articolare una critica puntuale contro i criteri utilizzati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la quantificazione della pena in modo logico e coerente, basandola sulla grave “esposizione a rischio degli operanti” causata dalla condotta dell’imputato. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in modo non illogico, non può essere messa in discussione in sede di legittimità con una semplice richiesta di clemenza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e critici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, che sia esso una violazione di legge o un’aporia manifesta nel ragionamento, e sviluppare un’argomentazione capace di dimostrarlo. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato sarà un ricorso inammissibile e un’ulteriore condanna al pagamento delle spese e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sia riguardo alla responsabilità sia riguardo alla determinazione della pena.
Quale errore ha commesso il ricorrente nel contestare la pena?
Ha avanzato una generica pretesa di riduzione della sanzione senza contestare gli argomenti logici e coerenti usati dalla Corte d’Appello, la quale aveva fondato la sua decisione sulla concreta esposizione a rischio degli operanti causata dalla condotta dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46444 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 27/ RG 22215
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l’esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull’ esposizione a rischio degli operanti da parte del COGNOME;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera? s ensora
La Préstd -énte