Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già discusse nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e il perimetro del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su Motivi Reiterati
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso si fondava su tre motivi principali: il primo contestava la motivazione della sentenza di condanna, definendola ‘apparente’; il secondo lamentava una presunta violazione dei criteri legali di valutazione della prova; il terzo, infine, censurava l’errata applicazione di una norma del codice penale.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove a disposizione, ribadendo le stesse tesi già esposte e respinte nel giudizio precedente, senza però formulare una critica puntuale e argomentata contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno analizzato ciascun motivo, evidenziandone le criticità procedurali che ne impedivano l’esame nel merito.
Primo e Secondo Motivo: La Critica alla Valutazione delle Prove
La Corte ha ritenuto i primi due motivi di ricorso ‘indeducibili’ e ‘non specifici’. Essi non facevano altro che riproporre pedissequamente le questioni già affrontate e risolte dalla Corte di merito. Secondo la Cassazione, un motivo di ricorso non può limitarsi a ripetere le doglianze, ma deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’ contro la decisione impugnata. Inoltre, la richiesta di una ‘rivalutazione’ o ‘alternativa rilettura’ delle prove è estranea al giudizio di legittimità, che è confinato al controllo della corretta applicazione della legge e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Terzo Motivo: L’Errata Applicazione della Legge
Anche il terzo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 165 c.p., è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva, al contrario, argomentato in modo puntuale e approfondito la propria decisione su quel punto, tenendo conto delle deduzioni difensive e basandosi su una precedente concessione del beneficio in questione.
Il Ruolo della Parte Civile e il Rigetto delle Spese
Un aspetto interessante della pronuncia riguarda la parte civile. Quest’ultima aveva richiesto la liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado di Cassazione. La Corte ha rigettato tale istanza, motivando che la parte civile non aveva offerto alcun ‘concreto contributo’ alla definizione del ricorso. Si era, infatti, limitata ad ‘aderire’ alle argomentazioni già esposte, senza ‘punto argomentare’. Questa decisione ribadisce il principio secondo cui la condanna alla refusione delle spese legali a favore della parte civile presuppone un suo ruolo attivo e utile nel processo.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la declaratoria di ricorso inammissibile risiede nel principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto, ma un organo di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di diritto e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare specifici vizi di legge o di logica si pone al di fuori del perimetro del giudizio di Cassazione e, come tale, non può essere accolto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile formulare motivi di ricorso che non siano una mera riproposizione delle difese precedenti. È necessario, invece, costruire una critica mirata, specifica e argomentata contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi di legittimità che la inficiano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando quindi generici e non specifici. Non contenevano una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente di una dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile?
La richiesta è stata rigettata perché la parte civile non ha offerto alcun concreto contributo alla definizione del ricorso, limitandosi ad aderire alle posizioni già espresse senza presentare argomentazioni proprie e autonome.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAVELLO il 25/03/1957
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’apparenza della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente (nonostante l’asserita carenza di prova in ordine alla presenza delle attrezzature al momento della presa in consegna del locale da parte del COGNOME), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio analiticamente esaminato dalla Corte di appello ai fini dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dei criteri legali di valutazione delle prove su cui si fonda l’affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
tenuto conto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, avendo la Corte territoriale puntualmente argomentato la decisione adottata, peraltro vincolata dalla precedente concessione del beneficio, previo approfondito esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto altresì di dover rigettare la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE atteso che nessun concreto contributo ha offerto detta parte alla definizione del ricorso, secondo parametri già indicati in sede di spoglio e condivisi dal Collegio, cui la parte civile ha semplicemente mostrato di aderire, senza punto argomentare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l’istanza di liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.