Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto precisi. Quando questi mancano, il risultato può essere un ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche ulteriori sanzioni per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché i motivi di ricorso generici, volti a un riesame dei fatti, non possono trovare accoglimento.
I Fatti del Caso: Appropriazione Indebita e Simulazione di Reato
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di simulazione di reato (art. 367 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Al centro della questione vi era la gestione di un’autovettura. Secondo l’accusa, l’imputato, dopo aver ricevuto il veicolo, non lo aveva restituito nei tempi previsti, accampando scuse e, infine, denunciandone falsamente il furto. Le prove raccolte, tra cui le dichiarazioni di un testimone sulla consegna del veicolo e gli esiti delle indagini sulla denuncia, avevano portato alla sua condanna nei gradi di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, datata 18 novembre 2024, ha quindi reso definitiva la condanna precedentemente inflitta.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Confermato
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che i motivi erano ‘generici’ e non ammissibili per due ragioni principali:
1. Natura del Giudizio di Cassazione: La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (come farebbe un tribunale di primo grado o una corte d’appello), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente. I motivi del ricorso, invece, miravano proprio a un ‘apprezzamento alternativo delle fonti di prova’, chiedendo alla Corte di interpretare diversamente le dichiarazioni del testimone e le risultanze delle indagini.
2. Genericità dei Motivi: Il ricorrente non ha individuato specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. Si è limitato a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una propria versione. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di Cassazione e rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise e pertinenti alla corretta applicazione delle norme giuridiche, non su una semplice rilettura del materiale probatorio. Per il ricorrente, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna penale, ma anche un aggravio economico significativo. Ciò serve da monito sull’importanza di formulare impugnazioni tecnicamente corrette e fondate su vizi specifici, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere un nuovo e alternativo apprezzamento delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale è un giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali reati erano oggetto della contestazione nel caso di specie?
I reati contestati erano quelli previsti dagli articoli 367 del codice penale (simulazione di reato) e 646 del codice penale (appropriazione indebita).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 23/03/1966
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per i reati di cui agli artt. 367 e 646 cod. pen., sono generici perché volti all’apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni rese dal teste, in merito alla consegna dell’autovettura all’imputato e alle scuse da questi accampate al momento della restituzione fino alla denuncia di furto del veicolo e alle risultanze delle indagini sul punto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024