Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 02/10/1955
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che, con il primo motivo, sotto l’abito formale della violazione di l
si contesta in realtà la ricostruzione della vicenda storica, impermeabile allo di legittimità, a fronte di congrua motivazione che richiama le emergenze istru
da cui desumere, stante la presenza in tutte le fasi della contrattazione segu modus operandi,
preciso il consapevole apporto concorsuale offerto dalla ricorrent
3-4
(PP.
);
che, del pari, risulta manifestamente infondato il secondo motivo, con c censura la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva, laddove al contra
Corte territoriale richiama i numerosi precedenti penali, da cui desumere la ne personalità dell’imputata e la persistenza e il costante aumento nel tempo de
pericolosità sociale (p. 5);
che, tenuto conto dell’argomentato aumento per la recidiva e della manca di una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale che avrebbe dovu condurre alla maturazione del termine di legge (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05 Di COGNOME, Rv. 277495-01), il terzo motivo, che invoca la declaratoria di prescri insuperabilmente generico;
che, analogamente, il quarto, stringato motivo in tema di trattam sanzionatorio si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critic il percorso argomentativo delle sentenze di merito (cfr. p. 5), non consenten giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio si
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 7 marzo 2025.