Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAPACCIO il 15/09/1964
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME Raffaele avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 15.5.2024 il Tribunale di Vallo della Lucania,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai
reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità
del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo
ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso è generico, in quanto, a fronte del motivato diniego della applicazione della continuazione sulla base della notevole distanza
cronologica dei fatti e, comunque, della assenza della prospettazione di qualsivoglia altro elemento eventualmente indicativo dell’unicità del disegno criminoso, si limita a contestare la decisione senza confutarne specificamente le argomentazioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025