Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Quando i motivi di appello sono formulati in modo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione della sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale, sottolineando l’importanza di strutturare un’impugnazione in modo tecnicamente corretto.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’erronea applicazione dei criteri per la determinazione della pena, come stabiliti dall’articolo 133 del codice penale.
In sostanza, la difesa lamentava una valutazione troppo severa da parte del giudice di secondo grado, chiedendo una riconsiderazione che portasse a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una ragione prevalentemente procedurale: la genericità e l’indeterminatezza dei motivi proposti. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la decisione della Corte d’Appello senza però indicare quali elementi specifici fossero stati trascurati o mal interpretati. Di fronte a una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, una semplice lamentela generica non è sufficiente per attivare il sindacato della Corte di Cassazione.
Le motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte ha chiarito che il giudice dell’impugnazione non può andare alla ricerca autonoma dei motivi di doglianza. Il ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione precedente, non un invito a una nuova e generica valutazione del caso. Mancando questa specificità, il ricorso diventa un atto sterile, incapace di produrre effetti.
Oltre alla genericità, la Corte ha aggiunto un’ulteriore e decisiva osservazione. Ha evidenziato che il giudice di merito aveva già effettuato un giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee (aggravanti e attenuanti), concludendo per la loro equivalenza. In presenza di una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, anche se le attenuanti generiche fossero state formalmente riconosciute, non avrebbero potuto prevalere sull’aggravante. Ai sensi dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, in un caso del genere, il bilanciamento non può che portare a un giudizio di equivalenza o di prevalenza dell’aggravante, senza alcun effetto positivo per il condannato. Pertanto, il motivo di ricorso era infondato anche nella sostanza.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica, dettagliata e autosufficiente. Non basta dissentire dalla decisione del giudice; è necessario articolare una critica precisa, indicando gli errori logici o giuridici commessi. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una difesa tecnica e rigorosa in ogni fase del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e indeterminati. Non specificavano gli elementi concreti a sostegno delle censure, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Anche se le attenuanti generiche fossero state riconosciute, avrebbero cambiato la pena?
No, perché il giudice aveva già operato un bilanciamento tra le circostanze, giudicandole equivalenti. A causa della recidiva reiterata e specifica del ricorrente, le attenuanti non avrebbero potuto prevalere sull’aggravante e quindi non avrebbero prodotto alcun effetto positivo sulla pena finale, come previsto dall’art. 69, comma quarto, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/11/1991
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen. sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’ar 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4), non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, peraltro, che il primo giudice ha già adottato il propriro giudizi bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza, sicché, a fronte di una recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potrebbe sortire effetti ulteriormente positivi per il ricorren stante quanto previsto dall’art. 69, comma quarto, cod.pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.