Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 05/04/1963
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, che contesta in maniera del tutto generica il
vizio di legge in relazione all’affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, non si confronta effettivamente con la motivazione (pg. 5 e 6):
– quanto al primo aspetto, viene ribadito in sentenza, oltre alla sistematicità
della condotta, che rende implausibile l’uso del veicolo ad opera di terzi, altresì la mancata ostensione di una spiegazione alternativa da parte dell’imputato, aspetto
sul quale il ricorso si limita ad una affermazione (“Caltagirone … si è sempre dichiarato estraneo ai fatti” – pg.2) smentita dalla sentenza;
– quanto all’aspetto sanzionatorio, il motivo, da un lato, è meramente ripetitivo di analoga doglianza, cui la Corte ha risposto, evidenziando la mitezza
del trattamento irrogato, tanto in relazione alla pena base, quanto in considerazione del modesto aumento per la continuazione; dall’altro (mancata
applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen.) il motivo non è consentito, in quanto formulato in questa sede per la prima volta, in violazione del principio devolutivo; osservato, infine, che l’ultimo motivo (pg. 4) deduce, nel prisma del vizio motivazionale, generiche lagnanze che non attingono alla critica di legittiimità e che non sono pertanto consentite (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Corni liere Estensore