Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 24/08/1988
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5831/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
esaminati i motivi di›ricorso e le conclusioni del difensore dell’imputato;
ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo e della modesta intensità del dolo, è manifestamente
infondato, dal momento che il giudice di merito ha motivato – con esaustivo, corretto e logico apparato argomentativo – circa la sussistenza del dolo del
reato (cfr. pagg. 3-4);
osservato che, in ogni caso, il ricorrente in sede d’appello, pur deducendo
genericamente l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, aveva rivolte le critiche alla sola integrazione della minaccia e della violenza, senza alcuna deduzione specifica in ordine all’intensità del dolo (v. secondo e terzo foglio dei motivi di appello depositati il 15 aprile 2023);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26/05/2025