Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in commento offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio in Corte di Cassazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando tenta di trasformare un giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha delineato con precisione i confini invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna, sottolineando che non è possibile rimettere in discussione la valutazione delle prove già effettuata nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi, con i quali lamentava presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Una Critica di Merito
L’appellante ha strutturato il suo ricorso su tre pilastri principali, tutti giudicati infondati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: Ripetizione e Critica Generica
Il primo motivo era essenzialmente una riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Si contestavano errori sul fatto e sulla struttura della norma incriminatrice senza, tuttavia, muovere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. Questo tipo di doglianza si configura come un tentativo di rivedere il merito della decisione, non consentito in sede di legittimità.
Secondo Motivo: La Valutazione delle Prove Non si Discute in Cassazione
Con il secondo motivo, si deduceva una presunta omessa risposta ai motivi d’appello. In realtà, anche in questo caso, l’imputato non faceva altro che contestare l’adeguatezza della valutazione delle prove, proponendone una lettura alternativa più favorevole. La Cassazione ha ricordato che non è suo compito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia logica e non contraddittoria.
Terzo Motivo e il ricorso inammissibile: Attenuanti e Precedenti Penali
Infine, il terzo motivo lamentava la violazione di legge nel rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e nel trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, poiché la decisione di negare le attenuanti era stata correttamente motivata con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, un parametro valido ai sensi dell’art. 133 del codice penale per valutare la personalità del reo.
Le Motivazioni: La Distinzione Fondamentale nel Processo Penale
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare il fatto, ma deve limitarsi a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, completa e non contraddittoria. Qualsiasi motivo di ricorso che cerchi di scardinare la valutazione fattuale del giudice di merito, proponendo una diversa interpretazione delle prove, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia processualmente perdente che comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di comprendere appieno la funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
 
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile principalmente quando, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, si limita a criticare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, proponendone una lettura alternativa. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti.
È sufficiente avere dei precedenti penali per vedersi negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato è una motivazione sufficiente e giuridicamente corretta per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto incide sulla valutazione della personalità del reo ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
Cosa succede se si contesta in modo generico il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice?
Se il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è generico e non presenta deduzioni specifiche, viene considerato inammissibile. È necessario argomentare in modo puntuale perché la pena applicata sarebbe illegittima o ingiusta secondo i parametri di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4172  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con cui apparentemente si deduce il vizio di violazione degli artt. 13, d.lgs. 209 del 2003, 42, 43 e 47 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità: è riproduttivo di profili di censura, relativi all’errore sul fatto e struttura della norma incriminatrice, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo stata analizzata solo una minima parte della sentenza.
Il secondo motivo, con cui si deduce l’omessa risposta ai motivi di appello, è inammissibile ex art 606, comma 3, cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione dell prova, di cui propone una lettura alternativa: si critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. È inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa.
Il terzo motivo, con cui si deducono apparentemente i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento a parametri ex art. 133 cod. pen. ed in particolare alla personalità del ricorrente, già condannato. È sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Generico è il motivo sul trattamento sanzionatorio, in assenza di specifiche deduzioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.