Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/09/1965
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al del di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi c
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funz di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nello specifico, la corte di merito, facendo buon governo dei princi
affermati da questa corte, ha correttamente motivato in ordine alla sussiste dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione, ritenendo sufficiente a t
che, colui che trovato in possesso della refurtiva, in assenza di elementi prob indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non s
grado di fornire una spiegazione attendibile ed alternativa all’origine d possesso;
ritenuto che, il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consent dalla legge in sede dì legittimità perché tende ad ottenere una inammissib ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridi esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.