Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15344 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG 39714 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Cortc di Appello di
Catanzaro che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione cl legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cu all’art. 625
comma 1, n. 4 cod. pen. – è inammissibile dal momento che viene in gioco il pr ncipio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non sol ) quando e
risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino del a necessa correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugn ato (principio
ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Nel caso in esame, la censura sollevata non merita accoglimento in quanto la
Corte territoriale ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. ) cod. pe non, come erroneamente sostenuto dalla difesa, l’aggravante di cui art. 625,
c )mma
1, n.4, contro la quale insorge la parte nella prima sezione del suo ricorso. Sul punto – ;i aggiunge –
i giudici di seconde cure hanno accuratamente e esaustivamente motivato i merito alle risultanze istruttorie rilevanti ai fini della sua applicazione (si veda pag. 3 c ella sentenza impugnata), tali da dimostrare con certezza come la condotta dell’odierno rio rrente rient nella suddetta fattispecie.
Ritenuto che tale motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta la nullità ella senten per violazione dell’art. 517 cod. proc. pen. – è altresì inammissibile perché la vi lazione de norma invocata, ammesso che vi fosse, avrebbe determinato una nullità a regir ìe intermedio verificatasi nel corso del giudizio di primo grado che, a norma dell’art. 180 cpp, anda dedotta entro il termine del giudizio di appello, cosa non avvenuta ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, coi i la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre’ iila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così, deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
NOME COGNOME:NOME
Il Presidente
Michele Romano